IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  alla
stregua del quale i parchi nazionali sono istituiti e delimitati  con
decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente,  ora  Ministro   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica, sentita la regione; 
  Visto l'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  e
successive  modificazioni,  che  prevede  che  la  classificazione  e
l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali  statali,
terrestri, fluviali  e  lacuali,  sono  effettuate  d'intesa  con  le
regioni; 
  Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con il quale e' stabilito che, ai sensi dell'art.  1,  comma  4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale
i compiti e le funzioni in  materia  di  parchi  naturali  e  riserve
statali, marine e terrestri, attribuiti  allo  Stato  dalla  legge  6
dicembre 1991, n. 394; 
  Visto altresi', il comma 2, del  richiamato  art.  77  del  decreto
legislativo  n.  112  del  1998,  con  il  quale  e'  stabilito   che
l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e
delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e  l'adozione  delle
relative misure di salvaguardia, sulla base delle linee  fondamentali
della  Carta  della  natura,  sono  operati  sentita  la   Conferenza
unificata; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  e,  in
particolare, gli articoli da 35 a 40; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e,  in  particolare
l'art. 2, comma 2, che attribuisce  al  Ministero  della  transizione
ecologica, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
le funzioni di individuazione, conservazione e  valorizzazione  delle
aree naturali protette e tutela della biodiversita'; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare
l'art.  4,  comma  1,  che  ha  ridenominato  il   «Ministero   della
transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della  sicurezza
energetica»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'ambiente  del  2  marzo  1992,
recante «Istituzione del Parco nazionale della Val Grande»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  41  del  19  febbraio  1994,
recante «Istituzione dell'Ente Parco nazionale della Val Grande»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  24  giugno  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  268  del  16  novembre  1998,
recante «Ampliamento del Parco nazionale Val Grande»; 
  Vista la nota dell'Ente Parco  nazionale  della  Val  Grande  prot.
719/2019 del 25 marzo 2019,  con  la  quale  e'  stata  trasmessa  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  la
proposta preliminare di ampliamento del Parco,  al  fine  di  avviare
l'istruttoria   finalizzata    ad    addivenire    alla    successiva
riperimetrazione; 
  Vista la richiesta prot. PNM 15668 del 3 luglio 2019, con la  quale
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
ha richiesto ad ISPRA, in ottemperanza a quanto previsto dal  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
del 21 maggio 2010, n.  123,  supporto  tecnico  istruttorio  per  la
valutazione della proposta preliminare di ampliamento presentata  dal
Parco nazionale della Val Grande in data 25 marzo 2019; 
  Vista la nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare prot. PNM 0031962 del 22 novembre 2019, con  la
quale, a seguito degli approfondimenti condotti con l'ISPRA e  l'Ente
Parco nazionale della Val Grande, e' stato richiesto  all'Ente  Parco
nazionale  della  Val  Grande  di   trasmettere   le   considerazioni
conclusive sulla definizione della proposta di ampliamento aggiornata
da ISPRA; 
  Vista la deliberazione  del  Consiglio  direttivo  dell'ente  Parco
nazionale della Val Grande n.  27  del  13  dicembre  2019,  recante:
«Proposta di  ampliamento  del  parco.  Approvazione»,  trasmessa  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Considerato che la deliberazione del Consiglio direttivo  dell'ente
Parco nazionale della Val Grande n. 27 del 13 dicembre 2019 recepisce
le delibere dei consigli comunali del Comune di Cossogno n. 3 del  25
marzo 2014, del Comune di Ornavasso n. 21 del  26  luglio  2016,  del
Comune di Vogogna n. 10 del 28 aprile 2018, del Comune di Caprezzo n.
1 del 21 gennaio 2019, del Comune di Verbania n.  48  del  14  aprile
2019 e del Comune di  Mergozzo  n.  65  del  12  dicembre  2019,  che
approvano per le porzioni di territorio di competenza la proposta  di
ampliamento del Parco nazionale della Val Grande; 
  Vista la nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, prot. MATTM 46425 del 19 giugno 2020,  con  la
quale e'  stato  richiesto  all'ISPRA  di  esprimere  la  valutazione
conclusiva in merito alla proposta di ampliamento  e  predisporre  la
cartografia definitiva di riperimetrazione del Parco; 
  Acquisite le risultanze dell'istruttoria tecnica condotte da  ISPRA
di cui alla relazione prot. 2021/1955 del 19  gennaio  2021,  con  la
quale l'Istituto ha trasmesso l'elaborazione finale della cartografia
di perimetrazione del Parco nazionale della Val  Grande,  definita  a
seguito della verifica delle diverse fasi endoprocedimentali concluse
con la comunicazione dall'Ente Parco nazionale della Val Grande prot.
n. 3360/2020 del 7 dicembre 2020; 
  Considerato  che  l'ampliamento  del  Parco   interessa   aree   da
classificare come zone D «area di promozione economica e sociale», di
cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che  tale  proposta  ha  la
finalita' di: dare  continuita'  ecologica  ed  ecotonale  a  diversi
ambienti naturali e seminaturali; inserire in area parco alcune parti
di siti Natura 2000 precedentemente esclusi; rafforzare l'unitarieta'
della matrice storico-culturale consolidando in un unico contesto  le
unita' di paesaggio del territorio interessato; 
  Ritenuto quindi di poter valutare positivamente detta  proposta  di
ampliamento  in  quanto  coerente  con  le  finalita'  del  Parco   e
finalizzata a garantire un livello di maggior tutela  degli  ambienti
naturali e seminaturali ivi presenti; 
  Acquisita   l'intesa   della   Regione   Piemonte   espressa    con
deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2022, n. 2-4719; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del  12
ottobre 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2023; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  comma  5  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
41 del 19 febbraio 1994, e' sostituito dal seguente: 
    «5. La perimetrazione del territorio del  Parco  nazionale  della
Val Grande e' riportata nella cartografia di cui all'Allegato l,  che
costituisce parte integrante del  presente  decreto.  La  cartografia
ufficiale e' depositata presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica e presso la sede dell'ente Parco nazionale della
Val Grande.». 
  2. L'Allegato 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
novembre 1993, e' sostituto con la cartografia in scala 1:100.000  di
cui all'Allegato 1 del presente decreto, che amplia il perimetro  del
Parco nazionale della Val Grande. 
  3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
l'ampliamento del Parco  nazionale  della  Val  Grande  adottato  con
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del  16  novembre  1998,  e'  incluso
nella nuova perimetrazione complessiva di cui al comma 1. 
  4. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 18 luglio 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica 

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2562